SPOSTAMENTO

Lo spostamento, anche temporaneo, di beni archivistici e bibliografici è regolato dall’art. 21 c. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), secondo le modifiche intervenute con l’entrata in vigore, a partire dal 14 aprile 2026, della Legge 14 marzo 2026, n. 40:

Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

In seguito alle modifiche sopra descritte, pertanto, lo spostamento, anche temporaneo, dei beni archivistici e bibliografici non è più soggetto all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza.

La nuova procedura prevede che i proprietari dei seguenti beni:

  • archivi di deposito e storici degli enti e degli istituti pubblici;
  • beni bibliografici degli enti e degli istituti pubblici;
  • beni mobili dichiarati di interesse culturale (archivi e singoli documenti, biblioteche e singoli beni librari) appartenenti a privati e a persone giuridiche private senza scopo di lucro (ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti).

trasmettano alla Soprintendenza preventiva denuncia di trasferimento o spostamento temporaneo, mediante l’apposito modulo. E’ preferibile che la denuncia venga effettuata con congruo anticipo, indicativamente 30 giorni prima dello spostamento.

Permangono in capo ai proprietari gli obblighi di corretta e adeguata conservazione dei beni previsti dal Codice. In seguito alla comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Soprintendente avrà facoltà di:

  • prescrivere le misure necessarie per garantire la tutela del bene durante il trasporto (art. 21, c. 2)
  • prescrivere le misure necessarie a garantire la corretta conservazione dei beni nei locali di trasferimento, anche temporaneo, dei beni (art. 20, c. 1)
  • ordinare la sospensione del trasferimento o dello spostamento temporaneo (art. 28 c. 1)

La DENUNCIA di spostamento deve contenere gli elementi sufficienti per consentire alla Soprintendenza di provvedere alle valutazioni di competenza:

In particolare, al fine di velocizzare la valutazione da parte della Soprintendenza, è necessario comunicare i seguenti elementi:

  • il luogo dove si intende spostare il bene;
  • l’elenco del materiale da trasferire, con indicazione della tipologia, degli estremi cronologici e della consistenza;
  • le motivazioni per le quali si presenta la richiesta;
  • le caratteristiche strutturali e impiantistiche dei locali destinati alla conservazione, in relazione alla sicurezza, alle norme antincendio e alla corretta conservazione dei documenti;
  • gli elaborati grafici dei locali;
  • la dichiarazione da parte degli uffici competenti che i locali ove si sposta il bene non si trovano in zona esondabile, qualora lo stesso sia ubicato ai piani terreno, seminterrato o interrato (soluzioni in ogni caso fortemente sconsigliate);
  • le modalità con cui si intende realizzare lo spostamento
  • Specificare se lo spostamento ha carattere temporaneo e se riveste carattere di urgenza (in caso di trasferimento temporaneo determinato da somma urgenza, specificare se sia già stato individuato il luogo di conservazione permanente conforme alle caratteristiche di sicurezza citate

A spostamento avvenuto, l’ente pubblico o il privato proprietario dovranno darne notizia alla Soprintendenza con comunicazione ufficiale a firma del responsabile.

Lo spostamento degli archivi correnti degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione alla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 c. 3

Vai a Modulistica per le istanze di area archivistica e bibliografica

Risorse utili:

Caratteristiche strutturali delle sedi archivistiche

Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2026