SPOSTAMENTO

Lo spostamento, anche temporaneo, di beni archivistici e bibliografici è regolato dall’art. 21 c. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), secondo le modifiche intervenute con l’entrata in vigore, a partire dal 14 aprile 2026, della Legge 14 marzo 2026, n. 40:

Lo spostamento di beni culturali è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

In seguito alle modifiche sopra descritte, pertanto, lo spostamento, anche temporaneo, dei beni archivistici e bibliografici non è più soggetto all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza.

La nuova procedura prevede che i proprietari dei seguenti beni:

  • archivi di deposito e storici degli enti e degli istituti pubblici;
  • beni bibliografici degli enti e degli istituti pubblici;
  • beni mobili dichiarati di interesse culturale (archivi e singoli documenti, biblioteche e singoli beni librari) appartenenti a privati e a persone giuridiche private senza scopo di lucro (ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti).

trasmettano alla Soprintendenza preventiva denuncia di trasferimento o spostamento temporaneo, mediante l’apposito modulo, disponibile qui. E’ preferibile che la denuncia venga effettuata con congruo anticipo, indicativamente 30 giorni prima dello spostamento.

Permangono in capo ai proprietari gli obblighi di corretta e adeguata conservazione dei beni previsti dal Codice. In seguito alla comunicazione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Soprintendente avrà facoltà di:

  • prescrivere le misure necessarie per garantire la tutela del bene durante il trasporto (art. 21, c. 2)
  • prescrivere le misure necessarie a garantire la corretta conservazione dei beni nei locali di trasferimento, anche temporaneo, dei beni (art. 20, c. 1)
  • ordinare la sospensione del trasferimento o dello spostamento temporaneo (art. 28 c. 1)

La DENUNCIA di spostamento deve contenere gli elementi sufficienti per consentire alla Soprintendenza di provvedere alle valutazioni di competenza:

In particolare, al fine di velocizzare la valutazione da parte della Soprintendenza, è necessario comunicare i seguenti elementi:

  • il luogo dove si intende spostare il bene;
  • l’elenco del materiale da trasferire, con indicazione della tipologia, degli estremi cronologici e della consistenza;
  • le motivazioni per le quali si presenta la richiesta;
  • le caratteristiche strutturali e impiantistiche dei locali destinati alla conservazione, in relazione alla sicurezza, alle norme antincendio e alla corretta conservazione dei documenti;
  • gli elaborati grafici dei locali;
  • la dichiarazione da parte degli uffici competenti che i locali ove si sposta il bene non si trovano in zona esondabile, qualora lo stesso sia ubicato ai piani terreno, seminterrato o interrato (soluzioni in ogni caso fortemente sconsigliate);
  • le modalità con cui si intende realizzare lo spostamento
  • Specificare se lo spostamento ha carattere temporaneo e se riveste carattere di urgenza (in caso di trasferimento temporaneo determinato da somma urgenza, specificare se sia già stato individuato il luogo di conservazione permanente conforme alle caratteristiche di sicurezza citate

A spostamento avvenuto, l’ente pubblico o il privato proprietario dovranno darne notizia alla Soprintendenza con comunicazione ufficiale a firma del responsabile.

Lo spostamento degli archivi correnti degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione alla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 c. 3

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Risorse utili:

Caratteristiche strutturali delle sedi archivistiche

Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2026