INTERVENTI SUI BENI
Il Codice dei beni culturali prescrive che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente” (art. 21, c. 4). Sono compresi tutti gli interventi conservativi volontari, inclusi restauro e digitalizzazione.
Pertanto, sono tenuti a presentare una specifica richiesta:
- la Regione e gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente o istituto pubblico operante sul territorio regionale (come l’Università o le Aziende Sanitarie Locali);
- le persone giuridiche private senza scopo di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- i privati proprietari, possessori o detentori, a qualunque titolo, di beni archivistici e bibliografici dichiarati di interesse culturale.
L’autorizzazione consente alla Soprintendenza di:
- verificare se l’intervento oggetto della richiesta sia in grado di realizzare una delle situazioni vietate dall’art. 20 del Codice, ovvero: la distruzione, il deterioramento, il danneggiamento del bene o, ancora, un mutamento della destinazione d’uso incompatibile con il carattere storico-artistico o tale da pregiudicarne la conservazione;
- verificare che le professionalità coinvolte nell’esecuzione siano adeguate, secondo quanto previsto dall’art. 9 bis del Codice;
- prescrivere disposizioni vincolanti per il caso specifico, ove necessarie.
A questo scopo, il soggetto che propone l’intervento deve allegare all’istanza il progetto d’intervento e comunicare i nominativi delle persone incaricate di eseguirlo. Nel caso l’intervento si svolga in una sede diversa da quella di abituale conservazione, si dovrà fornire anche documentazione attestante la copertura assicurativa del bene (trasporto a/r e permanenza nei locali di destinazione) e l’adeguatezza dei locali di destinazione.
Nel caso di progetti di particolare complessità e che richiedano la predisposizione di un capitolato di gara per l’affidamento, si invita a condividere preliminarmente il testo dello stesso con la Soprintendenza in modo da definire congiuntamente gli aspetti tecnici e i requisiti professionali necessari e rendere di conseguenza più agevole il procedimento autorizzativo.
Il provvedimento di autorizzazione e di approvazione delle professionalità incaricate viene emesso dalla Soprintendenza entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, tranne nel caso in cui, a seguito di richiesta di chiarimenti sull’opera o integrazione della documentazione, la Soprintendenza stessa non disponga una sospensione del procedimento.
Ricevuta l’autorizzazione e prima dell’effettivo avvio dei lavori, il soggetto richiedente comunica alla Soprintendenza l’avvio degli stessi, e il nome del soggetto affidatario nel caso l’autorizzazione sia stata concessa solo sul capitolato di gara.
Anche in seguito all’approvazione del progetto la Soprintendenza può disporre sopralluoghi in corso d’opera al fine di verificarne la correttezza tecnica.
La Soprintendenza presta collaborazione e supporto sia nella fase di elaborazione del progetto, sia durante l’esecuzione per la risoluzione di problematiche che dovessero sopravvenire.
A lavori ultimati, può essere richiesta alla Soprintendenza la certificazione dell’eventuale detraibilità fiscale delle spese sostenute (per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla pagina del sito relativa alle agevolazioni fiscali).
I soli interventi di cui è consentita l’esecuzione senza autorizzazione preventiva sono gli interventi provvisori necessari ad evitare danni ai beni culturali in casi di assoluta urgenza (art. 27 del Codice). In tali circostanze i soggetti proprietari/possessori/detentori dei beni possono intervenire sul bene tutelato, ma devono:
- darne immediata comunicazione alla Soprintendenza;
- inviare successivamente i progetti definitivi per l’autorizzazione, che resta necessaria.
Sono a disposizione linee guida per la redazione di progetti di restauro e di riordinamento di un archivio.