AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

L’art. 31 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 stabilisce che, in sede di autorizzazione degli interventi di restauro o di altri interventi conservativi volontari su beni già dichiarati di interesse culturale, l’interessato può chiedere alla Soprintendenza l’ammissione ai contributi statali in conto capitale ed in conto interessi rispettivamenteex artt. 35 e 37 dello stesso testo normativo.

Contributi in conto capitale (art. 35)

Il MiC ha la facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per un ammontare non superiore alla metà della stessa oppure fino all’intero importo laddove gli interventi risultano essere di particolare rilevanza o riguardare beni in uso o godimento pubblico.

L’ammissibilità a tali contributi può essere richiesta ogni anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio. Pertanto gli interessati alla fruizione degli stessi devono presentare contestualmente, all’interno del citato arco temporale, sia la richiesta di autorizzazione all’intervento di restauro o di altro intervento conservativo e sia la citata richiesta di ammissibilità. Quest’ultima (per le ulteriori informazioni relative all’autorizzazione degli interventi di restauro o degli altri interventi conservativi volontari si rimanda alla pagina specifica del singolo intervento) può essere presentata tramite l’apposita modulistica alla quale va allegata la seguente documentazione:

 istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’intervento di restauro o di altro relativo intervento conservativo volontario;
richiesta di ammissibilità ai contributi in conto capitale ex artt. 31-35-36 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà relativo all’eventuale fruizione, per gli stessi lavori, di altri contributi concessi da Enti pubblici o privati;
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente la situazione relativa alla proprietà del bene;
– dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà avente ad oggetto il pubblico godimento dei beni interessati (nel caso di Soggetti privati la fruizione avrà luogo secondo le modalità eventualmente già determinate in sede di dichiarazione dell’interesse culturale);
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del firmatario.

A seguito di tale presentazione, premesso che l’ammissibilità al contributo costituisce, in ogni caso, mera indicazione propedeutica all’eventuale erogazione del contributo stesso senza, pertanto, costituire alcun vincolo per l’Amministrazione, la Soprintendenza, esaminata la completezza e la conformità alla legge dell’istanza, può:
– in caso di incompletezza o non conformità della stessa, richiedere le integrazioni ovvero emettere apposito preavviso di diniego;
– comunicare al richiedente/beneficiario l’eventuale ammissibilità al contributo, con l’importo ammesso (si ricorda che i lavori oggetto dell’istanza di ammissibilità potranno avere inizio soltanto a partire dal rilascio della dichiarazione di ammissibilità a tali contributi) .

Infine, ad intervento ultimato, è necessaria la presentazione da parte del richiedente/beneficiario di una relazione conclusiva sui lavori effettuati nella quale deve essere chiaramente evidenziato l’importo totale dei lavori effettuati per consentire alla Soprintendenza: l’esame di tale documentazione a consuntivo, la verifica della sua completezza e della sua rispondenza ai lavori autorizzati e realizzati, la verifica circa l’esecuzione degli stessi a regola d’arte e, infine, la trasmissione della documentazione completa al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria per i seguiti connessi all’erogazione del contributo.

Contributi in conto interessi (art. 37)

L’Amministrazione può concedere ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali, contributi in conto interessi su mutui o altre forme di finanziamento (accordati da Istituti di credito) per la realizzazione di interventi conservativi volontari previamente autorizzati.
Il contributo viene corrisposto direttamente dal Ministero all’Istituto di credito secondo modalità da stabilire con apposite convenzioni ed è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato.

Altre agevolazioni fiscali

I contributi di cui sopra non rappresentano, tuttavia, gli unici benefici sussistenti rispetto alle erogazioni ed alle spese in favore dei beni e delle attività culturali.
Altre agevolazioni, per la cui deducibilità è necessaria una certificazione della competente Soprintendenza attestante la necessità delle spese, previo accertamento della loro congruità da parte del competente Ufficio dell’Agenzia del Territorio, sono infatti rappresentate da:

– il credito d’imposta denominato “Art Bonus” previsto dal D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito con la L. 29 luglio 2014 n. 106 e per il quale rispetto si rimanda al sito dedicato;

– gli oneri deducibili dal reddito, per i titolari di reddito di impresa (ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. e) ed m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“Testo unico delle imposte sui redditi” – T.U.I.R. In particolare, l’art. 100, comma 2, lettera e), stabilisce la deducibilità delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati);

– gli oneri detraibili dall’imposta sul reddito, per le persone fisiche ed enti non commerciali (art. 15, comma 1, lettere g) e h) del T.U.I.R.)
Rispetto a tali contributi (non di competenza di questa Soprintendenza), viste le frequenti modifiche apportate alla materia, si invita a verificare presso gli uffici tributari le eventuali novità normative viste le frequenti modifiche apportate alla materia.