DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE
La dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) è il provvedimento che consente di annoverare tra i beni culturali:
– le raccolte librarie, appartenenti a privati (famiglie, persone fisiche e persone giuridiche senza fine di lucro, ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) che presentano un eccezionale interesse culturale (art. 10, co. 3 lett. c, D.Lgs. n. 42/2004);
– i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, con le relative matrici, appartenenti ai medesimi soggetti ed aventi carattere di rarità e di pregio (art. 10, comma 4, lett. c);
La dichiarazione, invece, non occorre nel caso in cui i medesimi beni rientrino nella proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico come previsto dal c. 2, lett. c) dell’art. 10 del Codice. Infatti, tali beni, fatta eccezione per le raccolte librarie che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono reputati già di per sé beni culturali e restano sottoposti alla tutela codicistica anche in caso di mutamento della natura giuridica degli enti che ne sono proprietari (ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione), senza che sia necessaria, in tali casi, l’adozione di una specifica dichiarazione.
Fatta eccezione per i casi predetti, la dichiarazione determina il riconoscimento dell’interesse culturale dei beni sopra elencati e li sottopone alla normativa di tutela dettata dal legislatore.
Conseguentemente, per effetto della dichiarazione, sorgono in capo al privato proprietario, possessore o detentore, tutti gli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal Codice, in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali quali, in particolare:
- l’obbligo di garantire la conservazione del bene e di provvedere alla sua inventariazione inviando copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti alla Soprintendenza archivistica e bibliografica territorialmente competente (art. 30);
- l’obbligo di richiedere alla stessa Soprintendenza un’autorizzazione preventiva per lo spostamento, il trasferimento ad altre persone giuridiche, lo scarto, nonché per gli interventi quali il riordinamento, l’inventariazione, il restauro e la riproduzione digitale (art. 21);
- l’obbligo di chiedere alla Soprintendenza l’autorizzazione in caso di prestito per fini espositivi, rimandando alla specifica sezione del sito relativa al procedimento di rilascio di quest’ultima.
Al tempo stesso, però, il privato, nel caso dei suddetti interventi conservativi volontari, grazie al provvedimento in esame, può vedersi riconosciute anche le agevolazioni di cui all’art. 31 c. 2 o ancora l’ammissione ai contributi statali previsti dagli artt. 35 e 37 (per informazioni in merito si rimanda alla pagina agevolazioni fiscali del sito).
La dichiarazione viene adottata al termine del procedimento illustrato di seguito (artt. 14 – 16).
L’iniziativa
Ai sensi dell’art. 14 del Codice spetta al Soprintendente dare avvio al procedimento.
Questi può agire d’ufficio oppure su motivata richiesta, dandone comunicazione, mediante notifica, al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene che ne costituisce l’oggetto.
Dal momento della ricezione della notifica si applicano al bene tutte le misure di tutela previste dal Codice in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali oggetto della procedura.
Istruttoria
Decorso il termine previsto per la presentazione di osservazioni da parte del privato o comunque in seguito all’adesione del medesimo alla definizione del procedimento così come avviato, la Soprintendenza provvede alla disamina dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonderà la decisione.
L’ emanazione della dichiarazione
Al termine della fase istruttoria e comunque entro 120 giorni dall’avvio del procedimento (calcolati dal momento in cui il proprietario, possessore o detentore del bene riceve la notifica di avvio dello stesso), il Soprintendente emana la dichiarazione di interesse culturale, che formalizza il risultato dell’attività conoscitiva svolta svolta in precedenza (art 44, c. 2, lett. b) DPCM 2 dicembre 2019 n. 169).
La dichiarazione contiene:
- gli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela;
- la motivazione dell’imposizione del vincolo (“compresi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” come indicato dall’ art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241);
- l’elenco delle disposizioni del Codice a cui è sottoposto il bene;
- il termine per l’eventuale ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione previsto dall’art. 16.
Il ricorso
Il privato proprietario, possessore o detentore del bene librario può opporsi al provvedimento entro 30 giorni dalla sua notifica, presentando ricorso amministrativo al Ministero (nello specifico alla Direzione generale competente) per motivi di legittimità e di merito.
L’impugnazione sospende gli effetti della dichiarazione, fatta salva l’applicazione delle misure cautelari previste dal Codice.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, si pronuncia entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione confermando il provvedimento in caso di rigetto, oppure provvedendo ad annullarlo o riformarlo in caso di accoglimento (art. 16).
Inoltre, si precisa che:
- – la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 128 del Codice, in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati ed al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni già dichiarati di interesse culturale alle disposizioni di tutela, può dare avvio, d’ufficio o su richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati al procedimento di rinnovo della relativa dichiarazione per i beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2 del citato articolo;
- – i privati proprietari di tali beni, oltre che ricevere comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione d’interesse culturale ex art. 13, possono loro stessi richiedere la verifica dell’interesse culturale per i beni bibliografici opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni così come previsto dall’art. 12 dello stesso testo normativo.
In caso di riscontro positivo, avvia d’ufficio il procedimento di dichiarazione e, al termine dello stesso, il bene verrà sottoposto alle disposizioni del Codice e godrà della tutela che ne consegue.
Invece, in presenza di una conclusione negativa, non riscontrandosi un interesse culturale, non troveranno applicazione le norme del Codice (in particolare quelle del Titolo I della Parte II) alle quali questi sono comunque temporaneamente sottoposti in attesa dell’esito del procedimento di verifica.
Infine, si segnala che ognuno dei beni sopra indicati può costituire oggetto di mostre ed esposizioni ed essere dato in prestito per fini espositivi dietro preventiva autorizzazione.
Nel rimandare alla specifica sezione destinata alla trattazione del procedimento di rilascio di quest’ultima, ci si limita qui a sottolineare come, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004 è possibile chiedere al Ministero della Cultura che venga dichiarato l’interesse culturale anche di una mostra o di un’esposizione.
In tal caso, alla Soprintendenza territorialmente competente compete esclusivamente l’espletamento della fase istruttoria mentre il provvedimento autorizzativo è adottato dalla Direzione generale competente per materia.