DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO

La dichiarazione di interesse storico ex art. 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), è il provvedimento che consente di annoverare tra i beni culturali gli archivi ed i singoli documenti appartenenti a privati (famiglie, persone fisiche, persone giuridiche private, associazioni non riconosciute) che rivestono, appunto, un interesse storico particolarmente importante (art. 10, co. 3, lett. b, d.lgs. n. 42/2004).

La stessa non occorre per gli archivi e i documenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali nonchè di qualunque altro ente o istituto pubblico, i quali sono reputati già di per sé beni culturali e restano sottoposti alla tutela codicistica anche in caso di mutamento della natura giuridica degli enti che ne sono proprietari (ad esempio per effetto di provvedimenti di privatizzazione), senza che sia necessaria l’adozione di una specifica dichiarazione.

La sua adozione determina, dunque, il riconoscimento dell’interesse culturale dei beni suddetti e la loro sottoposizione alla normativa di tutela prevista dal Codice.

Conseguentemente, per effetto della stessa, sorgono in capo al privato proprietario, possessore o detentore, tutti gli obblighi connessi al regime vincolistico, previsto dal citato testo normativo, in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali quali, in particolare:

  • l’obbligo di garantire la conservazione del bene e di provvedere alla sua inventariazione inviando, alla Soprintendenza archivistica e bibliografica territorialmente competente, copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti (art. 30);
  • l’obbligo di richiedere alla stessa Soprintendenza un’autorizzazione preventiva per lo spostamento e trasferimento ad altre persone giuridiche, lo scarto nonché per gli interventi quali: il riordinamento, l’inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale (art. 21);
  • l’obbligo di consentire la consultazione degli archivi privati vigilati agli studiosi che ne facciano richiesta, tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, secondo le modalità concordate tra quest’ultimo ed i privati stessi come previsto dall’ art. 127);

Al tempo stesso, però, il privato, nel caso di interventi conservativi volontari come quelli sopra citati, grazie al provvedimento in esame, può vedersi riconosciute anche le agevolazioni di cui all’art. 31 c. 2 o ancora l’ammissione ai contributi statali previsti dagli artt. 35 e 37 (per informazioni in merito si rimanda alla pagina agevolazioni e contributi del sito).

La dichiarazione viene adottata al termine del procedimento che segue (artt. 14 – 16).

L’iniziativa

Ai sensi dell’art. 14 del Codice spetta al Soprintendente dare avvio al procedimento.

Questi può agire d’ufficio oppure su motivata richiesta, dandone la relativa comunicazione, mediante notifica, al proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, del bene che ne costituisce l’oggetto.

Dal momento della ricezione della stessa si applicano al bene tutte le misure di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali oggetto della procedura.

L’istruttoria

Decorso il termine previsto per la presentazione di osservazioni da parte del privato o comunque in seguito all’adesione del medesimo alla definizione del procedimento così come avviato, la Soprintendenza provvede alla disamina dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si fonderà la decisione.

L’ emanazione della dichiarazione

Al termine della fase istruttoria e comunque entro 120 giorni dall’avvio del procedimento (computati dal momento in cui il proprietario, possessore o detentore del bene ha ricevuto la notifica di avvio dello stesso), il Soprintendente emana la dichiarazione di interesse culturale, che formalizza il risultato dell’attività conoscitiva svolta in precedenza (art 44, c. 2, lett. b), DPCM 2 dicembre 2019 n. 169).

Questa contiene:

  • gli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela (in tal senso è possibile allegare alla dichiarazione una relazione tecnica che illustra il bene, le sue vicende storiche e la sua condizione attuale);
  • la motivazione dell’imposizione del vincolo (“compresi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” come indicato dall’ art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241);
  • l’elenco delle disposizioni del Codice a cui è sottoposto il bene;
  • il termine per l’eventuale ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione previsto dall’art. 16 del Codice.
  • L’eventuale ricorso

Il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio o di beni documentari può opporsi al provvedimento entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione presentando ricorso amministrativo al Ministero (nello specifico alla Direzione generale competente) per motivi di legittimità e di merito.

Il ricorso sospende gli effetti della dichiarazione, fatta salva l’applicazione delle misure cautelari previste dal Codice.

Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione confermando il provvedimento, in caso di rigetto, oppure provvedendo ad annullarlo o riformarlo in caso di accoglimento (art. 16).

Si precisa poi che la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 128 del Codice, in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati ed al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni già dichiarati di interesse culturale alle disposizioni di tutela, può dare avvio al procedimento di rinnovo della relativa dichiarazione (per i beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2 del citato articolo), d’ufficio o su richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati.

In quest’ultimo caso la Soprintendenza, valutata l’istanza, in caso di riscontro positivo, riconosce l’interesse culturale del bene il quale, di conseguenza, viene sottoposto alle disposizioni codicistiche e gode della tutela che dalle stesse consegue.

In presenza, invece, di una conclusione negativa, per i beni oggetto della richiesta, non riscontrandosi un interesse culturale, non troveranno applicazione le norme del Codice (in particolare quelle del Titolo I della Parte II) alle quali questi sono comunque temporaneamente sottoposti in attesa dell’esito del procedimento di verifica.

Si segnala, infine, che ognuno dei beni sopra indicati può costituire oggetto di mostre ed esposizioni ed essere, dunque, dato in prestito per fini espositivi dietro preventiva autorizzazione.

Nel rimandare alla pagina di questo sito dedicata al prestito per mostre ed esposizioni per una trattazione più esauriente, ci si limita qui a sottolineare che, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 6 del d.lgs. n. 42/2004è possibile chiedere al Ministero della Cultura che venga dichiarato l’interesse culturale anche di una mostra o di un’esposizione.

In tal caso, alla Soprintendenza compete esclusivamente l’espletamento della fase istruttoria mentre il provvedimento autorizzativo è adottato dalla Direzione generale competente per materia.

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