PROCEDIMENTI

Premessa

Si riportano di seguito i principali procedimenti di competenza della Soprintendenza relativamente all’ambito bibliografico.

Per una panoramica dei procedimenti di cui l’Istituto è chiamato ad occuparsi si rimanda all’apposita tabella riassuntiva, che riporta per ognuno di essi le informazioni essenziali.

Si precisa che, in considerazione della previsione di cui all’art. 13, c.1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), le biblioteche delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), stante l’assenza di un fine di lucro, sono riconducibili nel novero dei beni culturali senza la necessità di una dichiarazione di eccezionale interesse culturale con conseguente applicazione di tutte le disposizioni codicistiche in materia di conservazione, tutela e valorizzazione.

Dichiarazione di interesse culturale

La dichiarazione di interesse culturale ex  art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) è il provvedimento che consente di annoverare tra i beni culturali:
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Scarto

Lo scarto è l’operazione disciplinata dall’art. 21, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), mediante la quale parte del materiale di una biblioteca viene destinato all’eliminazione o ad altri scopi indicati nella formale richiesta di autorizzazione la quale deve essere presentata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica territorialmente competente sia da parte delle biblioteche pubbliche non statali (le biblioteche della regione, delle province, dei comuni, delle aziende sanitarie, dell’università, delle istituzioni scolastiche e di tutti gli enti pubblici territoriali), sia da parte di quelle private riconosciute di interesse culturale.
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Spostamento e trasferimento di beni bibliografici

Come previsto dall’art. 21, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) gli enti pubblici proprietari di beni bibliografici, i privati proprietari, possessori o detentori dei beni dichiarati di interesse culturale e le persone giuridiche private senza scopo di lucro (ivi inclusi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) devono richiedere alla Soprintendenza archivistica e bibliografica il rilascio di una specifica e preventiva autorizzazione per spostare, anche solo temporaneamente, i beni suddetti in tutto o in parte.
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Opere e lavori su beni librari

Il restauro e tutti gli altri interventi conservativi volontari resi necessari dalle condizioni di un bene librario possono essere eseguiti solo a seguito di una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica territorialmente competente, come prescritto dal c. 4 dell’art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”)
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Digitalizzazione

L’art. 21, c. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) riconduce tra le competenze della Soprintendenza archivistica e bibliografica anche il rilascio dell’autorizzazione alla digitalizzazione dei beni librari.
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Prestito in occasione di mostre ed esposizioni culturali

Secondo quando disposto dall’art. 48 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), possono essere oggetto di prestito, per fini espositivi, sia in Italia che all’estero, le raccolte librarie dichiarate di eccezionale interesse culturale, così come i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni, con le relative matrici, ai quali sia stato riconosciuto carattere di rarità e di pregio ed appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, agli altri enti ed istituti pubblici nonché ai soggetti privati.
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