ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO

È un istituto regolamentato dagli artt. 5 e s.s. del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Testo Unico sulla Trasparenza”) consistente nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni senza la necessità di dimostrare un interesse qualificato come nel caso dell’accesso agli atti di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 (dove il riconoscimento è previsto esclusivamente per i portatori di un interesse giuridico diretto, concreto ed attuale). 

Ne sussistono due forme:

  • l’accesso civico “semplice”, che si configura come il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di informazioni, documenti e dati concernenti la propria organizzazione ed attività alle pubbliche amministrazioni che ne hanno omesso la pubblicazione sui propri siti istituzionali pur essendovi obbligate;
  • l’accesso civico “generalizzato”, che si concreta nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

  • alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria in quanto ufficio detentore del dato oggetto della richiesta;
  • alla casella di posta dell’Amministrazione: accessocivico@cultura.gov.it
  • all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Ministero: urp@cultura.gov.it
  • al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto (accesso civico “semplice”).

Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine (per quanto concerne le ipotesi di cui ai primi tre punti del precedente elenco) il richiedente può presentare richiesta di riesame al predetto Responsabile il quale decide entro 20 giorni.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, contro quella del Responsabile della prevenzione sopra menzionato, è possibile altresì la presentazione di uno specifico ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”).

Per il reperimento dei moduli nonché per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito dell’Amministrazione, all’indirizzo: https://trasparenza.cultura.gov.it/pagina770_accesso-civico.html