ALTRI CONTENUTI – ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti (artt. 22 – 28 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e D.P.R. 27 giugno 1992, 352) è il potere/diritto degli interessati di prendere visione gratuitamente dei documenti amministrativi ed eventualmente di ottenerne copia, dietro il pagamento del solo costo di riproduzione, salvo diverse disposizioni (come, ad esempio, quelle relative ai bolli o ai diritti di ricerca) nonché ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 24 del L. 241/1990 (a titolo esemplificativo  i documenti coperti da segreto di Stato, i documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione espressamente previsti dal legislatore, i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi prodotti nell’ambito di procedimenti selettivi) per le quali non è possibile presentare alcuna istanza di accesso.

Tale diritto:

–  è riconosciuto a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni, comitati, amministrazioni), che dimostrino di possedere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nei confronti dell’atto oggetto dell’accesso;

–    può essere esercitato con due diverse modalità:

  • l’accesso informale che si esercita mediante richiesta, anche orale, all’ufficio dell’amministrazione competente formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente (il quale la esamina immediatamente senza la necessità di dover osservare determinate formalità);  
  • l’accesso formale per il quale occorre invece una richiesta formale presentata attraverso il modulo appositamente predisposto dall’amministrazione oppure mediante l’autonoma redazione dell’istanza. In entrambi i casi la richiesta deve essere motivata e può essere trasmessa all’amministrazione tramite raccomandata A/R, PEC o consegna manuale presso l’Ufficio protocollo.

La pubblica amministrazione (e segnatamente l’Ufficio al quale è pervenuta la domanda) è tenuta a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di soggetti controinteressati è tenuta a darne comunicazione agli stessi per consentirgli la presentazione di una motivata opposizione entro i successivi 10 giorni. Decorso tale termine provvede accogliendo (anche solo in parte) o rigettando l’istanza oppure differendo l’accesso qualora la conoscenza, in quel dato momento, di determinati documenti possa impedire oppure ostacolare gravemente lo svolgimento dell’azione amministrativa. Se decorrono inutilmente i 30 giorni, la richiesta deve considerarsi respinta.

A fronte di un eventuale diniego all’accesso i rimedi esperibili sono: il ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, il riesame da parte del difensore civico competente per ambito territoriale. Nel caso di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato il ricorso per riesame è fatto alla Commissione per l’accesso agli atti amministrativi (istituita presso la Presidenza de Consiglio dei Ministri).

Per la presentazione di un’istanza di accesso agli atti presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria, è possibile avvalersi del relativo modulo da trasmettere debitamente compilato, sottoscritto e corredato da una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sab-lig@pec.cultura.gov.it
oppure da consegnare a mano presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13:30.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Si riporta di sequito il file in formato Excel contenente le richieste di accesso agli atti pervenute alla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria:

Clicca su questo link per visualizzare ed esportare il Registro degli accessi SAB Liguria

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito dell’Amministrazione centrale:
https://trasparenza.cultura.gov.it/contenuto89_registro-degli-accessi_770.html